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Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Articolo 86

Interpretazione

1. Lo Statuto Comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie e con natura innovativa dell’ordinamento.

2. La norma statutaria può essere interpretata secondo i principi interpretativi previsti per la legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.

3. Spetta al Consiglio Comunale l’interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari. L’attività interpretativa della norma è sottoposta alla medesima votazione prevista rispettivamente per l’adozione dello Statuto e del Regolamento, previo parere, obbligatorio ma non vincolante, e redatto per iscritto, del Segretario Comunale.

4. Compete al Segretario Comunale l'emanazione di circolari o direttive per l’applicazione delle disposizioni statutarie o regolamentari da parte degli uffici.

Articolo 87

Rinvio

1. Lo Statuto Comunale legittima l’attività dell’ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.

2. Le disposizioni contenute nel presente Statuto non possono essere derogate dai Regolamenti, da organi dell’Amministrazione Comunale né da atti di enti terzi controllati o partecipati.

3. Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, cosi come recepita dalla Regione Siciliana con LEGGE REGIONALE n°48/91, all’ordinamento finanziario e contabile contenuto nel decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, alle leggi regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nell’Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia.

Articolo 88

Adozione e adeguamento dei regolamenti

1. I regolamenti di attuazione dello Statuto Comunale sono adottati entro il termine di un anno dall’entrata in vigore dello stesso, ed elaborati, nel rispetto di quanto contenuto nello Statuto ed in armonia con le leggi vigenti.

2. I principi statutari, anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili.

3. Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto.

4. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le norme dei Regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, se ed in quanto col medesimo compatibili.

Articolo 89

Pubblicità dello Statuto

1. Il presente Statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale vigente per 30 gg. consecutivi successivi alla sua esecutività, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni mezzo atto ad assicurarne la conoscenza.

2. E’ inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente Ordinamento EE.LL., e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità. Può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione

3. E’ previsto che una copia venga consegnata ai Consiglieri, ai funzionari con incarico dirigenziale, all’organo di revisione contabile e agli altri organi del comune, mentre altra copia sarà depositata presso l’U.R.P., a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Articolo 90

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio dell’ente.

2. Copia del presente Statuto è trasmessa all’Ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle province regionali, istituito presso l’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali il quale, a sua volta, provvede a trasmetterne copia al Ministero dell’Interno.

Amministrazione Trasparente
Amministrazione Trasparente
Anticorruzione


Pec
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