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Titolo II

ORGANI DEL COMUNE

Articolo 9

Organi rappresentativi del Comune

1. Sono organi rappresentativi del Comune: il Sindaco e il Consiglio eletti direttamente e la Giunta, di nomina sindacale. Spettano loro la funzione di rappresentanza democratica della comunità, la realizzazione degli scopi e delle funzioni del Comune, l’esercizio delle competenze previste dallo Statuto nell’ambito della legge.

2. Il Sindaco e i Consiglieri comunali rappresentano l’intera collettività; essi operano senza vincolo di mandato. Gli amministratori comunali individuati ai sensi dell’art. 15 della LEGGE REGIONALE n°30/2000 hanno il dovere di partecipare alle sedute dell’organo di cui fanno parte.

3. La legge e lo Statuto regolano l’attribuzione delle funzioni e delle competenze e i rapporti tra gli organi elettivi e gli organi burocratici per realizzare un efficiente forma di governo della collettività Comunale.

4. I Consiglieri Comunali e gli Amministratori, compreso il Sindaco, sono sottoposti alla disciplina della Legge Regionale 15 novembre 1982, n.128 per la pubblicità della situazione patrimoniale e per le spese elettorali ai sensi dell’articolo 53 della Legge Regionale n. 26 del 1 settembre 1993, con l’obbligo di deposito della dichiarazione preventiva e del rendiconto.

5. Le indennità, lo status, il rimborso delle spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato sono regolati dalla legge.

6. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 56 della Legge Regionale n. 26/93, a decorrere dalle elezioni amministrative comunali immediatamente successive all’entrata in vigore del presente Statuto, nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura superiore ai 4/5 dei candidati.

Articolo 10

Obbligo di astensione degli amministratori

1. I Consiglieri Comunali e gli Amministratori, compreso il Sindaco, debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti impieghi, interessi, liti o contabilità, propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o del convivente, nei confronti del Comune o aziende comunali o soggette al controllo o vigilanza del comune.

2. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dei soggetti di cui al comma 1°.

3. L’obbligo di astensione vige anche con riguardo al prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell’interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Articolo 11

Il Consiglio Comunale

1. L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, di decadenza e di rimozione sono regolati dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale determina l’indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l’attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di auto - organizzazione in conformità alle leggi e alle norme statutarie.

3. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

4. Il Consiglio Comunale dura in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo l’indizione dei comizi elettorali ad adottare solo gli atti urgenti ed improrogabili.

5. Il Consiglio Comunale ha competenze esclusive per l’adozione dello statuto, dei regolamenti, degli atti stabiliti dall’ordinamento degli enti locali e provvedimenti stabiliti da altre disposizioni di legge.

6. Sono organi interni del Consiglio Comunale: il Presidente, i Vice Presidenti, l’Ufficio di Presidenza, il Consigliere anziano, i Gruppi consiliari, la Conferenza dei capigruppo, la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni e le Commissioni consiliari.

Articolo 12

Competenze e funzioni del Consiglio Comunale -Attività di auto - organizzazione

1. Il Consiglio Comunale adotta il proprio regolamento ed eventuali successive modificazioni dello stesso con maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali costituenti il plenum.

2. Il Regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

3. Il Regolamento prevede l’attribuzione e la gestione dei servizi, del personale e delle attrezzature e risorse finanziarie necessarie per garantire adeguata autonomia funzionale ed organizzativa al Consiglio Comunale.

Articolo 13

Competenze e funzioni del Consiglio Comunale. Attività d’indirizzo politico- amministrativo

1. Il Consiglio Comunale provvede ad individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire in relazione ad essi gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l’azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.

2. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime gli indirizzi politico amministrativi con l’adozione degli atti fondamentali individuati dall’articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n.142, così come modificato dalla Legge Regionale n.48/91, nonché dalle altre disposizioni normative di legge, secondo i principi affermati dal presente Statuto, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale Comunale, comprendenti i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti pubblici, comuni e province;

b) agli atti per l’ordinamento organizzativo Comunale, quali: i regolamenti per l’esercizio dei servizi pubblici e la disciplina generale dei tributi e delle tariffe nel rispetto dei diritti del contribuente ai sensi della legge n°212 del 27/7/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i principi a cui la Giunta dovrà attenersi per l’esercizio delle competenze attribuite all’organo esecutivo dall’articolo 2 della LEGGE REGIONALE n° 23/98;

c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento;

d) agli atti di pianificazione urbanistica generale, le lottizzazioni convenzionate, i piani di recupero, i piani urbanistici attuativi;

e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali e alle istituzioni sovvenzionate sottoposte a vigilanza ove istituite;

f) agli altri atti fondamentali, di cui al citato articolo 32, compreso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

g) agli atti di iniziativa volti alla richiesta di indizione dei referendum abrogativi totali o parziali di leggi regionali ai sensi dell’art. 2 della LEGGE REGIONALE n 2/2004.

3. Gli atti fondamentali contengono disposizioni di carattere programmatorio e pianificatorio e non di carattere attuativo o di dettaglio, di mera esecuzione o che rientrano nella ordinaria amministrazione degli organi gestionali o dell’organo esecutivo dell’ente.

4. L’attività del Consiglio Comunale è altresì esercitata mediante l’adozione di atti di indirizzo politico-amministrativo quali risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell’attività dell’ente.

Art.14

Attività di controllo

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo sull’attività degli organi del Comune e delle istituzioni ad esso collegate, enti, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che gestiscono servizi pubblici o realizzazione di opere pubbliche, progetti o interventi effettuati comunque per conto del Comune.

2. L’attività di controllo è esercitata dal Consiglio Comunale mediante verifica dell’attività di amministrazione e di gestione svolta dai destinatari degli indirizzi politico – amministrativi, al fine di coordinare e mantenere l’unitarietà di azione in vista del raggiungimento degli obiettivi.

3. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, anche attraverso la relazione semestrale del Sindaco, la relazione del Collegio dei Revisori, l’esame del rendiconto di gestione.

4. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, ha facoltà di formulare in ogni momento richieste di informazioni, eventualmente specifiche, al Collegio dei Revisori in ordine alle competenze previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

5. L’attività di controllo politico - amministrativo è esercitata dai Consiglieri anche mediante mozioni e interrogazioni. Il Sindaco è tenuto a rispondere in aula nei tempi e modi previsti dal Regolamento, ovvero entro trenta giorni dalla presentazione presso il protocollo del Comune qualora presentate fuori dalle sedute di Consiglio Comunale con le modalità previste dal Regolamento.

6. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni su qualsiasi materia attinente l’Amministrazione Comunale, compresa l’istituzione di Commissioni di indagine.

Articolo 15

Gettoni di presenza

1. E’ riconosciuto a ciascun Consigliere il diritto a percepire, nella misura stabilita dalla legge e secondo le eventuali specifiche disposizioni regolamentari, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

2. Le disposizioni regolamentari dell’ente possono prevedere che all’interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone in una indennità di funzione, a condizione che tale regime d’indennità non comporti per l’Ente maggiori oneri finanziari.

Articolo 16

Commissione di indagine

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti su materie attinenti l’Amministrazione Comunale, può deliberare, su proposta di almeno cinque Consiglieri, l’istituzione di Commissioni di indagine, definendone nel contempo l’oggetto, l’ambito e il termine per riferire all’assemblea consiliare.

2. La Commissione è composta da Consiglieri Comunali eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato ad uno. Il Presidente è eletto dalla Commissione nel suo seno fra i Consiglieri di Opposizione.

3. La Commissione può disporre audizioni ed ha diritto di accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all’oggetto dell’inchiesta.

4. La Commissione, per l’espletamento dell’incarico, ha il potere di ascoltare gli Amministratori, i rappresentanti del Comune presso enti terzi partecipati o controllati, il Segretario Comunale e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall’oggetto dell’indagine.

5. I verbali della Commissione sono redatti da un dipendente del Comune incaricato dal Presidente e restano, assieme alle audizioni e ai risultati dell’indagine, riservati fino alla presentazione al Consiglio della relazione finale. Essa espone i fatti accertati e i risultati dell’indagine, escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all’indagine stessa.

6. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti o esprime agli Organi competenti i propri giudizi o orientamenti.

Articolo 17

I Consiglieri comunali

1. Il Consigliere Comunale rappresenta l’intera cittadinanza ed opera senza vincolo di mandato. Esercita le proprie funzioni con piena libertà di opinione e di voto ed è responsabile dei voti che esprime sui provvedimenti deliberati dal Consiglio Comunale.

2. Il Consigliere Comunale ha diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del mandato. Egli è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. Il Consigliere per poter svolgere liberamente le proprie funzioni ha diritto di accesso ai provvedimenti adottati dall’Ente e agli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spese, le copie degli atti deliberativi e delle determinazioni e ordinanze sindacali, delle determinazioni dirigenziali.

4. Il Consigliere ha diritto di ricevere dai funzionari tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l’esercizio della propria funzione ispettiva sull’attività dell’Amministrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione.

5. Il Regolamento disciplina l’esercizio del diritto di accesso agli atti e alle informazioni, di presa visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati, il rilascio di copie, senza spese, degli atti deliberativi, delle determinazioni e delle ordinanze del Sindaco e delle determinazioni dirigenziali

6. Ai Consiglieri Comunali Capigruppo viene trasmesso entro cinque giorni dalla loro pubblicazione l’elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Municipale e, su richiesta, copia delle medesime deliberazioni e delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale.

7. Il Consigliere è tenuto, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio del Comune. Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.

8. Il Consigliere Comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale, di partecipare alle sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti di cui fa parte per l’intera durata dei lavori. Qualora, per improrogabili motivi, un Consigliere dovesse abbandonare la seduta del Consiglio Comunale o della Commissione di cui fa parte, prima che i relativi lavori siano chiusi, è tenuto a darne comunicazione al Presidente.

9. Il Consigliere Comunale è tenuto ad un comportamento etico in ragione della carica rivestita. E’ demandata al Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale la disciplina dei doveri comportamentali del Consigliere Comunale. Nelle more dell’approvazione del suddetto Regolamento, i Consiglieri Comunali si ispirano alle norme del Codice Europeo di Comportamento per gli eletti locali e regionali, presentato a Roma il 27 febbraio 2004, le cui disposizioni potranno costituire direttive per la redazione del relativo Regolamento.

10. A norma della legge 441/82 i Consiglieri sono tenuti a rendere pubblica la loro situazione patrimoniale.

Articolo 18

Diritto di iniziativa dei Consiglieri comunali

1. Il Consigliere Comunale, secondo le modalità fissate dal regolamento del Consiglio, ha diritto di presentare interrogazioni e interpellanze, ordini del giorno, risoluzioni e mozioni.

2. Su ordini del giorno, risoluzioni e mozioni il Consigliere proponente può chiedere che il Consiglio si esprima con un voto.

3. Ognuno dei Consiglieri Comunali esercita, a norma di Regolamento, il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale mediante proposte di deliberazione che, qualora appoggiate da un quinto dei Consiglieri, obbligano il Presidente ad iscriverle all’ordine del giorno. In tal caso la proposta dovrà, come previsto dal successivo articolo 31, contenere l’indicazione dei mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste e dovrà essere corredata dei pareri previsti dall’articolo 53 della legge n.142/90 e dall’art.12 della LEGGE REGIONALE n° 30/00.

Articolo 19

Dimissioni e decadenza dei Consiglieri

1. Le dimissioni del Consigliere Comunale sono indirizzate al Presidente e presentate per iscritto alla segreteria del Comune o formalizzate in sedute consiliari. Esse sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non necessitano di presa d’atto.

2. Il Consigliere Comunale decade dalla carica nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto.

3. Il Consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a 3 sedute consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Comunale previa contestazione scritta da parte del Presidente su istanza di un componente il collegio o di un elettore tenuto conto delle cause giustificative presentate dall’interessato.

Articolo 20

Il Presidente

1. Il Consiglio Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alla elezione nel suo seno di un Presidente tra i Consiglieri candidati dai rispettivi schieramenti. Procede, altresì, alla elezione di due Vice – Presidenti, di cui uno vicario con le modalità previste dall’art. 22.

2. Nel caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice – Presidente vicario e, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dall’altro Vice – Presidente. Qualora entrambi i Vice – Presidenti risultassero assenti o impediti, il Presidente è sostituito dal Consigliere presente che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali.

3. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, lo convoca e ne predispone l’ordine del giorno, ne dirige i dibattiti, fa osservare il Regolamento del Consiglio, concede la parola, giudica l’ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni, ove necessario con l’assistenza di tre scrutatori da lui scelti, assicura l’ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall’aula il Consigliere che reiteratamente violi il Regolamento o chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

4. Il Presidente, come previsto dal Regolamento, per l’espletamento delle proprie funzioni, si avvale delle risorse finanziarie all’uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune. Egli può, inoltre, disporre di un adeguato e idoneo ufficio e di personale Comunale in relazione alle disponibilità del Comune.

5. Sia il Presidente che i Vice – Presidenti possono essere oggetto di mozione di sfiducia, qualora 2/3 dei Consiglieri, con richiesta scritta e motivata contestino loro l’avvenuta violazione della legge, dello Statuto o dei Regolamenti comunali. Detta mozione è sottoposta, non prima che siano decorsi 10 gg. dalla presentazione, all’esame del Consiglio Comunale che accerterà la veridicità o meno delle violazioni contestate ponendola a votazione. La mozione è approvata a scrutinio segreto con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri costituenti il plenum.

6. Nel caso di accoglimento della mozione si procederà a nuova elezione nella seduta immediatamente successiva con le modalità previste per la prima elezione. Sino alla nuova elezione le funzioni saranno svolte dai rispettivi sostituti.

Articolo 21

I Vice - Presidenti

1. Il Consiglio Comunale si avvale anche della figura di due Vice Presidenti con compiti di collaborazione in tutte le funzioni del Presidente e di sua sostituzione nel caso di assenza, anche temporanea e di impedimento, secondo quanto dettagliatamente indicato nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

2. I Vice – Presidenti hanno facoltà di assistere alla conferenza dei Capigruppo e alla conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari.

Articolo 22

Modalità di elezione dei Vice – Presidenti

1. L’elezione dei Vice – Presidenti avviene, successivamente all’insediamento del Presidente, in una unica votazione con voto limitato ad una preferenza tra i candidati proposti dai rispettivi schieramenti politici.

2. Si considerano eletti Vice – Presidenti i Consiglieri che ottengono la maggioranza dei voti di preferenza.

3. Con successiva votazione si procederà, quindi, alla elezione del Vice – Presidente vicario tra i due Vice – Presidenti già eletti nella precedente votazione. Si considera eletto Vice – Presidente vicario colui che ottiene la maggioranza dei voti di preferenza.

4. In caso di vacatio di una delle due cariche istituzionali, da qualunque causa determinata, dovrà essere eletto a Vice – Presidente un Consigliere appartenente allo schieramento politico diverso da quello a cui appartiene il Vice – Presidente al momento in carica.

5. Nel caso previsto dal comma precedente, fino a quando non si sarà provveduto alla elezione e, comunque, limitatamente al periodo di vacatio, il Vice – Presidente in carica svolgerà le funzioni di Vice – Presidente vicario.

6. Successivamente alla elezione di una delle due cariche vacanti, si procederà alla elezione del Vice - Presidente vicario con le modalità di cui ai commi 3 e 4.

7. Il passaggio allo schieramento politico opposto a quello al quale i Vice – Presidenti eletti appartengono al momento dell’elezione, comporta l’automatica decadenza dalla carica.

Articolo 23

L’Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente del Consiglio, al fine di snellire e facilitare i compiti della Presidenza, può avvalersi della collaborazione dell’Ufficio di Presidenza che, mediante attività propositiva e consultiva, coadiuva lo stesso nell’espletamento delle proprie funzioni. Tale Organo, presieduto e convocato dal Presidente, risulta essere costituito, oltre che dal Presidente stesso, dai Vice – Presidenti.

2. L’Ufficio di Presidenza può esprimersi in merito alla convocazione del Consiglio Comunale ed alla predisposizione degli argomenti posti all’ordine del giorno, garantisce il rispetto delle norme del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, tutela le prerogative e assicura l’esercizio dei diritti dei Consiglieri.

Articolo 24

Il Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.

2. In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano è considerato tale il Consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente.

3. Qualora non siano presenti in aula né il Presidente nè i Vice Presidenti, il Consigliere anziano, presente in aula, procede, in loro sostituzione, a tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento.

4. Il Consigliere anziano presente sottoscrive, assieme al Presidente e al Segretario Comunale, i verbali delle deliberazioni di Consiglio Comunale.

Articolo 25

I Gruppi Consiliari

1. Alla prima seduta, dopo le operazioni di insediamento di cui all’art.19 della LEGGE REGIONALE n°7/92, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare a quale gruppo intendono aderire. Il numero minimo per formare un gruppo consiliare autonomo è di 3 Consiglieri.

2. Il Consigliere che, successivamente alla prima adesione, intende aderire ad un gruppo diverso da quello al quale ha dichiarato di appartenere, deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del gruppo al quale intende appartenere a firma del Capogruppo.

3. I Consiglieri che non possono formare un gruppo autonomo, confluiscono d’ufficio nel Gruppo misto.

4. Il numero minimo dei Consiglieri necessari al Gruppo Misto, per esprimere il proprio Capogruppo, non può essere inferiore a due.

5. Ogni singolo gruppo comunica al Presidente del Consiglio Comunale il nome del proprio Capogruppo. Fino a quando non si avrà detta comunicazione, è considerato Capogruppo il Consigliere eletto col maggior numero di voti. Nel caso del Gruppo Misto, fino a quando non si sarà comunicato il nome al Presidente del Consiglio Comunale, sarà Capogruppo il Consigliere più anziano per età.

6. Ogni Gruppo Consiliare comunica, altresì, il nominativo del proprio Vice – Capogruppo.

7. Per il proprio funzionamento i Gruppi Consiliari si avvalgono delle risorse finanziarie all’uopo destinate.

Articolo 26

La conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio e, a norma di Regolamento, lo coadiuva nella organizzazione dei lavori del Consiglio.

2. Ad essa compete, altresì, esprimere parere su questioni riguardanti l’interpretazione del Regolamento interno del Consiglio.

3. Il Regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il funzionamento ed i rapporti con il Presidente del Consiglio Comunale, con le Commissioni Consiliari Permanenti, con il Sindaco e la Giunta Comunale.

Articolo 27

Le Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale al fine di favorire l’esercizio delle proprie funzioni mediante attività propositiva, consultiva, di esame e parere preliminare sugli atti deliberativi del Consiglio, istituisce nel proprio seno con le modalità stabilite dal Regolamento e con criterio proporzionale, Commissioni Permanenti determinandone il numero e le materie di rispettiva competenza. Ogni commissione istituita eleggerà al proprio interno, nella prima seduta utile, un Presidente ed un Vice – Presidente.

2. Il Consiglio Comunale può, altresì, costituire Commissioni temporanee o speciali per lo studio di specifici problemi aventi particolare rilevanza, oppure per controllare specifiche attività. Le Commissioni temporanee o speciali sono presiedute da un Consigliere di Opposizione eletto nel proprio seno.

3. Le Commissioni Consiliari Permanenti, a norma di Regolamento, possono effettuare indagini conoscitive, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati, al fine di acquisire informazioni utili e propositive all’attività del Consiglio Comunale.

4. Le Commissioni hanno diritto di ottenere dal Sindaco o dall’Assessore delegato e dagli uffici del Comune, informazioni e l’accesso a dati, atti e documenti utili all’espletamento del proprio mandato.

5. Il Sindaco e gli Assessori non fanno parte delle Commissioni Consiliari Permanenti, ma hanno facoltà e, se invitati, l’obbligo di intervenire ai lavori di tutte le commissioni senza diritto di voto.

6. Il Regolamento stabilisce le forme di pubblicità dei lavori, determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l’organizzazione.

7. Per il proprio funzionamento le Commissioni Consiliari si avvalgono delle risorse finanziarie all’uopo destinate.

Articolo 28

Le riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è convocato in riunioni ordinarie, straordinarie o “d’urgenza” che hanno luogo per determinazione del Presidente ovvero su richiesta del Sindaco o di 1/3 dei Consiglieri Comunali, per discutere su argomenti di competenza del Consiglio o su argomenti d’ordine generale riguardanti la comunità.

2. Il Consiglio Comunale si riunisce, inoltre, su iniziativa delle autorità (sostitutive) competenti o di eventuali commissari ad acta.

3. La riunione “ordinaria” deve aver luogo periodicamente almeno una volta nel corso dell’ultima decade di ogni mese secondo le modalità stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Le richieste di convocazione avanzate dal Sindaco o da 1/3 dei Consiglieri Comunali verranno inserite nella prima seduta ordinaria utile. Qualora la prima seduta utile cada oltre i venti giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione, quest’ultima sarà oggetto di convocazione straordinaria secondo le modalità di cui al successivo comma.

4. La riunione “straordinaria” si tiene, su determinazione del Presidente, per la trattazione di argomenti che, per motivi improrogabili o di opportunità, non possono essere trattati nella seduta ordinaria. Nel caso in cui la riunione, nell’ipotesi di cui al precedente comma, debba tenersi su richiesta del Sindaco o di 1/3 dei Consiglieri Comunali, la convocazione dovrà avvenire obbligatoriamente entro i venti giorni dalla richiesta.

5. La riunione “urgente”, che viene considerata tale nel caso in cui sussista la necessità di provvedere entro un determinato termine per evitare un danno all’Ente, deve aver luogo entro tre giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione, che deve indicare anche gli argomenti da inserire all’ordine del giorno. In questo caso, sarà il Consiglio Comunale a valutare, con le modalità stabilite nel Regolamento, l’esistenza o meno dei motivi di urgenza.

6. Qualora, nei casi di cui al 4° e 5° comma, il Presidente faccia trascorrere infruttuosamente il termine per la convocazione, il Consiglio Comunale sarà convocato dal Vice - Presidente vicario al quale il Segretario Comunale avrà dato tempestiva comunicazione.

7. La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del Consiglio può comportare, per entrambi gli Organi Consiliari, la revoca dall’incarico con apposita delibera consiliare assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri costituenti il plenum.

Articolo 29

La convocazione del Consiglio

1. Il Presidente convoca il Consiglio, fissando il giorno e l’ora della seduta, ovvero di più sedute qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni.

2. L’avviso di convocazione deve essere consegnato, come previsto dal Regolamento, ai singoli Consiglieri:

a) per le riunioni ordinarie, almeno 5 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza;

b) per le riunioni “straordinarie” almeno 3 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza;

c) per le riunioni “d’urgenza”, l’avviso di convocazione può essere consegnato 24 ore prima, fatta salva la facoltà della maggioranza dei Consiglieri presenti in aula di richiedere il differimento della seduta o dei singoli argomenti al giorno seguente.

3. Gli elenchi aggiuntivi degli argomenti all’ordine del giorno dovranno essere consegnati ai Consiglieri con le modalità ed i tempi previsti per le “riunioni straordinarie”.

4. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di Consiglio.

5. Il Sindaco e tutti i membri della Giunta possono intervenire alle riunioni senza diritto di voto.

6. Periodicamente il Consiglio Comunale potrà tenere, come disciplinato dal Regolamento, incontri pubblici nei diversi quartieri per conoscere direttamente dai cittadini i bisogni e per verificare, in concreto, che l’azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.

Articolo 30

L’ordine del giorno

1. L’ordine del giorno del Consiglio Comunale, predisposto dal suo Presidente, dovrà indicare in modo chiaro l’oggetto su cui il Consiglio è chiamato a deliberare.

2. E’ data priorità agli argomenti proposti dal Sindaco, compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla Legge e dallo Statuto, mentre per le altre proposte sarà rispettato l’ordine di presentazione delle richieste.

3. Contestualmente all’invio ai Consiglieri Comunali, l’ordine del giorno è pubblicato all’albo pretorio e pubblicizzato con le modalità e le forme previste dal Regolamento.

4. Tutte le proposte di deliberazioni consiliari e le mozioni iscritte all’ordine del giorno sono depositate presso la segreteria a libera visione dei Consiglieri Comunali almeno tre giorni prima delle sedute nelle quali verranno trattate o almeno 24 ore prima, nei casi di urgenza.

5. Il Regolamento determina i tempi di deposito degli emendamenti, l’acquisizione sugli stessi dei pareri e le altre modalità con cui il Presidente del Consiglio Comunale potrà assicurare una adeguata e preventiva informazione.

Articolo 31

Iniziativa delle proposte di deliberazione

1. L’iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al Sindaco, al Presidente del Consiglio o ad ognuno dei Consiglieri Comunali, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani generali ed i piani settoriali sono proposti al Consiglio dalla Giunta Comunale.

3. Ogni proposta di deliberazione deve essere munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché, ove essa comporti assunzioni di impegno di spesa, della attestazione relativa alla copertura finanziaria.

4. Le proposte di deliberazione per le quali il Regolamento prevede il parere obbligatorio delle Commissioni sono assegnate dal Presidente alla Commissione Consiliare Permanente competente per materia.

5. Le proposte di deliberazione sono avanzate per iscritto, con l’indicazione dell’oggetto, dei presupposti giuridici e di fatto, dei mezzi finanziari affinché gli uffici previsti dall’articolo 12 della LEGGE REGIONALE n° 30/00, possano esprimere il necessario parere, che non è dovuto per i meri atti di indirizzo, per le mozioni, le interrogazioni, gli ordini del giorno e gli altri atti che non hanno valenza deliberativa.

6. Qualora la proposta non rispetti quanto prescritto dai commi precedenti oppure la delibera che si propone non sia di competenza del Consiglio, il Presidente non è obbligato all’iscrizione all’ordine del giorno né a convocare il Consiglio, ma dovrà darne, su conforme parere del Segretario Comunale, tempestiva comunicazione al richiedente, che ha facoltà di trasformare la proposta in un ordine del giorno o risoluzione. 

Articolo 32

Pubblicità e validità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dalla Legge e dal Regolamento che ne disciplina lo svolgimento.

2. Il Consiglio Comunale delibera nella seduta di prima convocazione con l’intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica.

3. La mancanza del numero legale, all’inizio della seduta di prima convocazione, comporta l’automatico rinvio della seduta di un’ora dal primo appello. Qualora dovesse persistere la mancanza del numero legale, ovvero qualora il numero legale venisse a mancare durante la seduta, la seduta stessa è rinviata in seconda convocazione al giorno successivo alla stessa ora, con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Per la validità della seduta di seconda convocazione è sufficiente l’intervento di 2/5 dei Consiglieri che costituiscono il plenum. Le eventuali frazioni si computano per unità.

4. Per l’approvazione dei Regolamenti, in ogni caso, le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri che costituiscono il plenum.

Articolo 33

Votazioni

1. L’apposito Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, disciplina le modalità delle votazioni sui vari punti all’O.d.G. delle sedute consiliari.

2. Il Regolamento, nel disciplinare le votazioni, deve espressamente prevedere che i Consiglieri astenuti non debbano essere computati nel calcolo del quorum dei votanti, pur essendo,ovviamente, computati nel quorum necessario per la validità della seduta. In ogni caso, per la validità della votazione, il numero dei Consiglieri votanti non può essere inferiore ai 2/5 dei Consiglieri che costituiscono il plenum.

Articolo 34

Assistenza alle sedute e verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e cura la redazione del processo verbale che sottoscrive insieme con il Presidente dell’adunanza e con il Consigliere anziano.

2. Il processo verbale contiene il testo delle deliberazioni approvate, un sunto della discussione e riporta le dichiarazioni rese dai Consiglieri Comunali delle quali gli stessi abbiano chiesto espressamente l’inserimento a verbale, nonché le dichiarazioni di voto. Esso contiene, inoltre, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta e l’indicazione dei Consiglieri che si siano astenuti o abbiano votato contro.

3. Il Regolamento stabilisce le modalità di redazione, di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri.

Articolo 35

Pubblicazione delle deliberazioni e degli atti dirigenziali

1. Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione di copia integrale all’albo pretorio, istituito presso la sede municipale, per quindici giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell’atto, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Con le stesse modalità sono altresì pubblicati gli atti dei funzionari comunali con attribuzioni dirigenziali che hanno rilevanza esterna.

Articolo 36

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è Organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell’efficienza.

2. E’ nominata con provvedimento del Sindaco, assistito dal Segretario Comunale, immediatamente esecutivo e comunicato nei termini di legge al Consiglio Comunale, che può esprimere formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni, nonché alla Prefettura ed all’Assessorato Regionale degli Enti Locali.

3. La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione dei componenti sono disciplinate dalla legge.

4. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero sei Assessori da lui nominati.

5. Non possono rivestire la carica di assessore il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti e gli affini del Sindaco fino al 2° grado.

Articolo 37

Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale si riunisce, anche prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del Sindaco o di chi lo sostituisce, che stabilisce l’ordine del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. E’ presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco. Qualora non siano presenti il Sindaco e il Vice Sindaco ne assume la presidenza l’Assessore anziano.

3. Le sedute non sono pubbliche ma il Sindaco o la Giunta Comunale possono invitare i funzionari con attribuzioni dirigenziali, i Capigruppo Consiliari, il Presidente del Consiglio Comunale o delle Commissioni e sentire su specifici argomenti persone non appartenenti al collegio. Inoltre, se non ostino particolari ragioni, il Sindaco o la Giunta Comunale possono decidere di tenere seduta pubblica.

4. Le sedute della Giunta Comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

5. Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge e la proposta è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.

6. Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che interessi la gestione del bilancio, deve essere accompagnata dai pareri tecnici e dalle attestazioni di copertura finanziaria richiesti dalla legge.

7. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta Comunale e cura la redazione delle deliberazioni che sottoscrive con il Sindaco e con l’Assessore anziano. 

Articolo 38

Competenze e attribuzioni della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti adottati in esecuzione e in esplicitazione delle norme prima citate.

2. Attua gli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale; indica con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l’attività gestionale ed esecutiva attribuita, dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, al Segretario Comunale al Direttore Generale ed ai funzionari con attribuzioni dirigenziali; esercita potere di proposta al Consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

In particolare, nell’ambito dell’attività propositiva e di impulso:

a) predispone gli schemi di bilancio, la relazione programmatica, il programma triennale delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo e tutti gli atti di programmazione.

Nell’ambito dell’attività di iniziativa e di raccordo:

a) indica gli obiettivi, i criteri, le direttive e assegna i mezzi idonei per l’attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, al Segretario del Comune al Direttore Generale ed ai funzionari con attribuzioni dirigenziali.

Nell’ambito dell’attività di amministrazione:

a) adotta le delibere nelle materie indicate dall’art. 15 della Legge Regionale n. 44/91 non attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio o dallo Statuto al Segretario o ai funzionari;

b) adotta tutti gli atti attribuiti specificatamente dalla legge o dallo Statuto.

c) affida gli incarichi professionali, basati su scelte discrezionali, per l’esercizio di attività intellettuali ad eccezione degli incarichi di cui all’art. 17, comma 1°, della Legge n° 109/94 e successive modifiche ed integrazioni come modificata dalle Leggi Regionali di Settore che sono di competenza del Sindaco;

d) approva progetti di lavori pubblici e ne autorizza le istanze di finanziamento;

e) adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio Comunale, le norme regolamentari per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

f) recepisce i contratti di lavoro e approva i contratti decentrati, per le materie non riservate ad altri organi;

g) adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti e contratti di lavoro, tutti i provvedimenti non riservati ad altri organi in materia di concorsi ed assunzioni;

h) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari; approva transazioni e rinunce alle liti;

i) adotta, nei limiti e con le forme del Regolamento di Contabilità, il prelevamento dal fondo di riserva e lo storno di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio;

j) procede alle variazioni delle tariffe, dei corrispettivi, dei contributi e delle aliquote entro i limiti di legge e dei regolamenti approvati dal Consiglio Comunale.

Articolo 39

Gli Assessori

1. Il Sindaco nomina gli Assessori, nei modi e nei termini previsti dalla legge.

2. Agli Assessori si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sospensione e decadenza previste dalle norme vigenti per la carica di Consigliere Comunale e per la carica di Sindaco. Si applicano, altresì, agli stessi le norme del Codice di comportamento di cui all’art. 17, comma 9, relative ai doveri comportamentali dei Consiglieri Comunali.

3. Gli Assessori prima di essere immessi nell’esercizio delle loro funzioni dichiarano l’inesistenza di cause di incompatibilità, di decadenza e ostative alla assunzione della carica e, in presenza del Segretario che redige il processo verbale, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i Consiglieri Comunali.

4. Gli Assessori che rifiutino di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal Sindaco.

5. Le dimissioni da Assessore sono irrevocabili, definitive ed immediatamente efficaci, sono presentate al Sindaco e comunicate alla segreteria Comunale e non necessitano di presa d’atto.

6. Gli Assessori, per delega del Sindaco che comporta anche il trasferimento di competenze, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici collaborando con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio.

7. Nei limiti della delega conferita hanno rilevanza interna ed esterna, adottano gli atti di competenza del Sindaco, forniscono ai funzionari con attribuzioni dirigenziali direttive e criteri per la predisposizione degli atti di indirizzo, programmazione, impulso da sottoporre agli organi di governo dell’Ente, svolgono attività di controllo sull’attuazione degli indirizzi, dei programmi affidati ai funzionari con attribuzioni dirigenziali sullo stato di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

8. Le deleghe conferite agli Assessori, ed ogni modifica o revoca delle stesse, sono comunicate entro dieci giorni dal Sindaco al Consiglio Comunale, al Segretario Comunale e ai funzionari con attribuzioni dirigenziali.

Articolo 40

Revoca degli Assessori

1. Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più Assessori, procedendo contemporaneamente alla nomina dei nuovi Assessori.

2. Ad analoga nomina, il Sindaco provvede in caso di dimissioni o decadenza di un componente della Giunta.

3. In entrambi i casi, il Sindaco deve, entro quindici giorni, fornire al Consiglio Comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulle quali il Consiglio Comunale può esprimere le proprie valutazioni.

4. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con provvedimento del Sindaco, assistito dal Segretario Comunale, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Consiglio Comunale, alla Prefettura ed all’Assessorato Regionale degli Enti Locali.

Articolo 41

Vice Sindaco e Assessore anziano

1. Il Sindaco nomina Vice Sindaco un Assessore che, in caso di sua assenza o impedimento, nonché di sospensione, lo sostituisce in via generale.

2. E’ Assessore anziano, ad ogni fine previsto dallo Statuto e dalla legge, il componente della Giunta più anziano di età, che, in assenza anche del Vice Sindaco, surroga in via generale il Sindaco assente o impedito.

Articolo 42

Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale, ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, nei modi previsti dalla Legge n. 142/90, così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91, e successive modifiche e dalla normativa regionale vigente.

2. Il Sindaco nomina gli Assessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell’attività, convoca e presiede la Giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge o dallo Statuto, non siano specificatamente attribuite alla competenza di altri organi del Comune, dei funzionari comunali con attribuzioni dirigenziali e/o del Segretario Comunale.

3. Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, ad eccezione delle elezioni riservate alla competenza del Consiglio Comunale, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado.

4. Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai relativi regolamenti, tenendo presente la rappresentanza di entrambi i sessi, la necessaria competenza, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge e i parenti o affini entro il secondo grado.

5. E’ ufficiale di governo e in tale veste esercita tutte le funzioni attribuitigli anche dalla legge dello Stato.

6. Il Sindaco è autorità sanitaria locale e per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell’A. S. L.. Esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalle successive disposizioni di legge.

7. Per l’elezione, la rimozione, la decadenza, le dimissioni e lo status di Sindaco si applicano le vigenti norme regionali e statali, ferme restando le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di Consigliere.

8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.

9. Il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale.

10. Ogni sei mesi presenta al Consiglio Comunale una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull’attività svolta anche dalla Giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti. Il Consiglio Comunale, entro dieci giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

Articolo 43

Competenze di amministrazione del Sindaco

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell’Ente;

b) ha la direzione ed il coordinamento dell’azione politico-amministrativa del Comune;

c) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità dell’articolo 51 della Legge n. 142/90, come recepito dalla Legge Regionale n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni, del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, nonché delle norme dello Statuto e del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

d) nomina o attribuisce le funzioni di Direttore Generale;

e) impartisce direttive al Segretario o al Direttore Generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa delle unità organizzative;

f) affida gli incarichi fiduciari di progettazione, di responsabile per la sicurezza e di collaudo in materia di lavori pubblici;

g) richiede finanziamenti a Enti pubblici o privati;

h) promuove ed assume iniziative per conferenze di servizi o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

i) definisce e stipula accordi di programma, secondo quanto previsto dall’art. 27 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, recepita con Legge Regionale n° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

j) formula indirizzi, ferme restando le competenze del Consiglio Comunale o della Giunta Municipale, per accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo;

k) svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli altri organismi di partecipazione;

l) convoca i comizi elettorali per i referendum comunali;

m) adotta ordinanze nelle materie riservategli, avvisi e disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale o che stabiliscano istruzioni per l’attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari;

n) richiede la convocazione del Consiglio Comunale con l’indicazione dei punti da inserire

all’ordine del giorno;

o) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

p) rappresenta in giudizio il Comune e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del Comune;

q) coordina, nell’ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive degli utenti.

Articolo 44

Competenze di vigilanza del Sindaco

1 .Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o con la collaborazione del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

c) vigila sulla attività degli Assessori, dei funzionari con attribuzioni dirigenziali e dei propri collaboratori;

d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le eventuali istituzioni o società di cui l’Ente potrebbe far parte, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il Consiglio Comunale;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi dell’Ente e concessionari di pubblici servizi, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

f) impartisce, nell’esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull’espletamento del servizio di polizia municipale; adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, ed applica ai trasgressori le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le leggi ed i regolamenti.

Articolo 45

Competenze di organizzazione del Sindaco

1. Il Sindaco:

a) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il Direttore Generale, il Segretario Comunale ed i funzionari con attribuzioni dirigenziali diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta, secondo le direttive impartite;

b) nomina, in applicazione di quanto stabilito dai regolamenti, i funzionari con attribuzioni dirigenziali e destina il personale alle strutture organizzative;

c) definisce l’articolazione dell’orario di servizio e dell’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali tenendo presente le finalità e gli obiettivi dell’Ente, le esigenze dell’utenza, le possibilità e potenzialità della struttura, le disponibilità di organico e finanziarie;

d) esercita, altresì, le competenze previste dagli articoli 12 e 13 della Legge Regionale n. 7/92 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 46

Competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di Stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale e di statistica e di leva militare per le competenze residuali attribuite al Comune;

b) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni attribuite dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone, se del caso, l’autorità governativa competente.

2. Le attribuzioni del Sindaco, nei servizi di competenza statale, sono esercitate nei modi previsti dall’articolo 54 del D.l.vo 18 agosto 2000, n.267, mentre nei servizi di competenza della Regione, sono esercitate nel rispetto delle norme regionali.

3. Spetta a chi sostituisce il Sindaco esercitare anche le funzioni di cui al presente articolo.

4. Il Sindaco, nei casi e nei modi previsti dall’articolo 54 del D.l.vo 18 agosto 2000, n.267, e previa comunicazione al Prefetto, può delegare ad un Consigliere Comunale l’esercizio delle funzioni previste dalla precedente lettera a) nelle frazioni. 

Articolo 47

Incarichi e nomine fiduciarie

1. Il Sindaco, per l’espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi, nei limiti di legge e a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all’Amministrazione.

2. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità in relazione all’incarico conferito. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. 

3. Il Sindaco annualmente trasmette al Consiglio Comunale una dettagliata relazione sull’attività degli esperti da lui nominati.

4. Tutte le nomine fiduciarie demandate al Sindaco decadono automaticamente al momento della cessazione per qualsiasi motivo del mandato del Sindaco.

Amministrazione Trasparente
Amministrazione Trasparente
Anticorruzione


Pec
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