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Titolo VI

L’ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO

 

Articolo 68

Principi generali.

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dallo Statuto e dal regolamento di contabilità nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge statale coordinata con quella regionale.

2. Nell’ambito di detti principi il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, condizioni di effettiva autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, adeguando programmi e attività ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

3. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira le proprie determinazioni a criteri di equità e di giustizia distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive o alla fruizione del servizio.

4. L’ordinamento finanziario e contabile specifica l’attività dell’ente in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, investimenti, servizio di tesoreria, compiti e attribuzione dell’organo di revisione, controllo di gestione e contabilità economica.

5. Il Regolamento di contabilità applica i principi stabiliti dalla legge, adeguandoli alle modalità organizzative previste dall’ordinamento degli uffici, prevedendo che mandati di pagamento e reversali d’incasso siano sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario, ferme restando le disposizioni previste dalla legge per assicurare l’unitarietà e l’uniformità del sistema finanziario e contabile.

Articolo 69

La programmazione finanziaria

1. Il Comune adotta il sistema della programmazione, del controllo di gestione e della verifica dei risultati, correlando tutta la propria attività amministrativa alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.

2. Gli atti con i quali la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, che devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l’attuazione delle previsioni per programmi ed eventuali progetti.

3. La Giunta elabora tutti i documenti di programmazione, compreso il piano esecutivo di gestione, qualora intenda adottarlo, con la partecipazione di tutti i responsabili degli uffici o dei servizi e con il coordinamento generale del servizio finanziario nel rispetto delle disposizioni di legge e delle competenze previste dall’Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia con le specificazioni del presente Statuto.

4. Al fine di assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi dei documenti finanziari, il Regolamento di contabilità prevede forme di pubblicità e di consultazione, compreso il loro deposito presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.).

Articolo 70

La programmazione degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta propone al Consiglio Comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, riferito all’anno in corso e al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione, e raccordato alle previsioni del bilancio pluriennale.

2. Il programma triennale delle opere pubbliche deve rispettare le disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, il piano economico finanziario e le disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per tutti gli investimenti comunque finanziati l’organo deliberante, nell’approvare il progetto o il piano esecutivo dell’investimento, da’ atto della copertura delle maggiori spese di gestione nel bilancio pluriennale ed assume l’impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa.

Articolo 71

Il Patrimonio Comunale

1. I beni Comunali si distinguono in mobili, fra cui quelli immateriali, ed immobili e si suddividono

nelle seguenti categorie:

a) beni soggetti al regime del demanio;

b) beni patrimoniali indisponibili;

c) beni patrimoniali disponibili.

2. Il passaggio dalla categoria dei beni demaniali a quella patrimoniale e dal patrimonio indisponibile a quello disponibile scaturisce dalla cessata utilità e destinazione del bene di cui si prenderà atto con deliberazione di Giunta Municipale.

3. Per la valutazione dei beni, per la rilevazione delle variazioni e per la quantificazione del loro ammortamento ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni si applicheranno le disposizioni del Regolamento di contabilità.

4. I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dalla Giunta Municipale mentre i beni patrimoniali devono essere dati in affitto.

5. Le somme provenienti dall’alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o comunque da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio Comunale.

6. Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.

Articolo 72

La gestione del patrimonio

1. La Giunta Comunale sovrintende alla attività di conservazione e gestione del patrimonio Comunale assicurando, attraverso l’apposito ufficio previsto dal Regolamento di Contabilità, la tenuta degli inventari dei beni immobili o mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si dovessero verificare nel corso di ciascun esercizio.

2. Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

3. La Giunta Comunale adotta gli atti previsti dal Regolamento di contabilità per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l’osservanza dell’obbligo generale di diligenza nell’utilizzazione e conservazione dei beni dell’ente.

4. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal Regolamento di contabilità.

5. L’alienazione dei beni immobili avviene di norma mediante asta pubblica, quella relativa ai beni mobili, con le modalità stabilite dal Regolamento.

6. La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio Comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.

Articolo 73

Il Servizio di Tesoreria

1. Il Servizio di Tesoreria consiste nell’espletamento di tutte le operazioni contabili legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e agli altri adempimenti previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla Convenzione di cui al comma 2.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione deliberata dal Consiglio Comunale ed ha la durata minima triennale e massima quinquennale. E’ rinnovabile nel rispetto dei principi fissati dall’ordinamento finanziario e contabile e dal Regolamento di contabilità.

3. Il Comune affida di norma il servizio di tesoreria ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel Regolamento di contabilità con modalità che rispettino i principi della concorrenza.

4. Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità di esercizio del servizio di tesoreria e dei servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per il controllo di tali gestioni.

5. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione qualora non vi possa provvedere direttamente.

6. Per le entrate patrimoniali ed assimilati l’apposito Regolamento prevede, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

Articolo 74

Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio Comunale affida la revisione economico-finanziaria all’Organo di revisione contabile previsto dal successivo articolo che, in conformità alle disposizioni del Regolamento di contabilità, svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il Consiglio Comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull’azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell’ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel Comune;

b) esercita, secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell’esercizio finanziario;

c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione;

d) svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione.

2. Le funzioni di controllo e di vigilanza si estrinsecano di norma attraverso indagini analitiche e verifiche a campione.

3. Ove riscontri irregolarità nella gestione dell’ente, l’organo di revisione ne riferisce immediatamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio affinché ne informino il Consiglio Comunale.

Articolo 75

Collegio dei Revisori

1. Il Consiglio Comunale elegge, come previsto dalla normativa vigente un Collegio dei Revisori composto da tre membri, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente nella Regione Siciliana.

2. Valgono per i revisori le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dal vigente ordinamento finanziario e contabile e dalla legge per i Consiglieri comunali. Per la durata dell’incarico, per la cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli incarichi, per il trattamento economico e per la responsabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia.

3. I revisori rispondono della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione.

4. I revisori hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell’ente connessi al loro mandato e, qualora invitati, sono tenuti a partecipare alle sedute della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale.

5. I rapporti del collegio con gli organi burocratici sono stabiliti dal Regolamento di contabilità che disciplina anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di referto, l’esercizio della funzione di revisione, l’oggetto, i modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni. 

Articolo 76

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione mira a verificare lo stato di attuazione dei programmi ed il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia e l’efficienza dei servizi offerti.

2. Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all’intera attività del Comune per migliorare il coordinamento dell’azione amministrativa, dell’efficacia, dell’efficienza e della economicità della spesa pubblica.

3. Il controllo di gestione, concomitante allo svolgimento dell’attività amministrativa, è finalizzato ad orientare l’azione amministrativa e a rimuovere eventuali difficoltà o disfunzioni.

4. Nell’ambito del controllo di gestione, il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio e dei relativi equilibri ed è correlato all’attuazione dei programmi e al raggiungimento degli obiettivi.

5. Ciascun titolare di posizione organizzativa provvede, nel corso dell’esercizio, alla verifica dell’andamento dei programmi, della realizzazione degli obiettivi prefissati e riferisce periodicamente al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, dandone comunicazione all’Organo di Revisione, al Segretario Comunale e al Direttore Generale, ove nominato.

6. Il modello organizzativo, le procedure e le modalità del controllo di gestione, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 29/93 e del Decreto Legislativo n. 267/2000 sono esplicitati nell’apposito Regolamento modulato secondo le esigenze e la struttura dell’ente .

Articolo 77

Procedure contrattuali

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il Comune provvede, ad eccezione dei casi di necessità ed urgenza previsti per legge, mediante contratti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

2. Il Comune, nell'espletamento dell'attività contrattuale si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea, nazionale e regionale in vigore ed alle disposizioni dell'apposito Regolamento dei contratti che dovrà: assicurare l'applicazione di criteri di trasparenza, efficacia ed economicità di gestione; garantire adeguata pubblicità alla ricerca del contraente; garantire la par condicio ai partecipanti alle procedure di gara ad evidenza pubblica; prevedere i casi di ricorso alla trattativa privata, ai cottimi fiduciari, all'appalto concorso, alla concessione di costruzione e gestione assicurando pubblicità di procedure, congruità dei prezzi ed obiettività nella scelta del contraente.

3. La stipulazione dei contratti, deve essere preceduta da un provvedimento di natura gestionale nel quale vanno indicati, anche per relazione:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire e, quindi, le ragioni di interesse pubblico;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione Siciliana, nonché le ragioni che sono alla base, in caso di deroga al pubblico incanto, che, comunque, costituisce la regola generale per la scelta del contraente.

4. Il procedimento contrattuale, dalla fase della determinazione a contrattare alla fase di stipula del contratto, è disciplinato dal Regolamento dei contratti, comprendente la normativa per i lavori e le forniture in economia, e dal Regolamento di economato per la gestione di cassa delle entrate e delle spese di non rilevante ammontare.

Amministrazione Trasparente
Amministrazione Trasparente
Anticorruzione


Pec
SUAP.......SUE.......SUT