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Titolo VII

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CONSULTAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI

 

Articolo 78

Partecipazione popolare

1. Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini elettori e dei cittadini residenti, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa.

2. A tal fine il Comune promuove:

a) organismi di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale;

b) il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;

c) forme di consultazione su problemi specifici sottoposti all’esame degli organi comunali.

3. Un apposito Regolamento stabilisce la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni, l’esercizio del diritto di udienza, la presentazione di petizioni e proposte e l’utilizzo di appositi servizi o strutture da parte delle libere associazioni. 

Articolo 79

Il diritto di udienza

1. Ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed alle libere associazioni è riconosciuta la partecipazione all’attività del Comune oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l’esercizio del diritto di udienza, come una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.

2. Il diritto di intervento dei cittadini a mezzo del diritto di udienza, a differenza del diritto di accesso, non è indirizzato ad assumere o a fornire informazioni, ma ha la funzione di strumento di partecipazione esplicita garantito ai cittadini singoli ed associati.

3. L’udienza deve essere richiesta per iscritto con l’indicazione dell’oggetto e deve avere luogo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

4. Dello svolgimento dell’udienza dovrà essere redatto apposito verbale che sarà inserito nel relativo fascicolo e richiamato in tutte le successive fasi del procedimento.

Articolo 80

Istanze e Petizioni

1. La partecipazione popolare all’azione amministrativa è consentita anche con la presentazione, da parte dei cittadini singoli o associati, di istanze e petizioni per sollecitare l’intervento in questioni di interesse generale.

2. Come previsto dall’apposito Regolamento, le istanze e le petizioni, di cui ai successivi commi, vanno presentate per iscritto:

a) istanze – per sollecitare informazioni, chiarimenti o provvedimenti su questioni di carattere specifico;

b) petizioni – per sollecitare informazioni, chiarimenti o interventi su questioni di carattere generale;

3. Alle istanze e alle petizioni dovranno essere fornite entro 30 giorni, dagli organi politici e gestionali competenti individuati dal Regolamento, le relative risposte.

4. Il Regolamento determina la procedura, i tempi, le forme di pubblicità, e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame e predispone la risposta o le eventuali modalità di intervento dell’Amministrazione sulla questione sollevata.

5. Il Comune adotta, entro un anno dall’approvazione del presente Statuto, in adempimento alle disposizioni di legge in materia, una Carta dei Servizi del Comune nella quale sono indicati, secondo le disposizioni di cui al predetto Regolamento, gli organi competenti a formulare le risposte alle istanze e alle petizioni e le sanzioni alle quali saranno sottoposti in caso di inadempimento.

6. Se il termine previsto dai precedenti commi non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, provocando una discussione sul contenuto della petizione o istanza, e chiedendo ragione al Sindaco del ritardo.

7. Il Presidente del Consiglio è tenuto a porre la questione all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.

Articolo 81

Proposte ed iniziative popolari

1. I cittadini elettori, nel numero non inferiore a 1000, possono avanzare proposte articolate per l’adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette nei venti giorni successivi all’organo competente all’approvazione, corredate dal parere del responsabile dei servizi interessati, nonché, ove necessario, dall’attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. La proposta, presentata e sottoscritta secondo le modalità e la procedura prevista dall’apposito Regolamento, dovrà essere redatta sotto forma di proposta di deliberazione con l’indicazione dei riferimenti normativi, delle finalità, dei motivi e con l’indicazione della eventuale spesa e del suo finanziamento.

3. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.

4. Tra l’Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.

5. L’iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:

a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze e la disciplina giuridica ed economica del personale;

b) atti regolamentari interni, i provvedimenti relativi all’applicazione di tributi e delibere di bilancio;

c) espropriazioni e attività amministrativa vincolata.

6. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto, dagli uffici della Segreteria Comunale o dagli Uffici competenti per materia.

Articolo 82

Diritto di accesso e di informazione

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune nonché degli enti e aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalle norme della legge n. 241/90 e dalla Legge Regionale n. 10/91 e dallo specifico Regolamento Comunale.

2. Tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale sono accessibili, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.

3. Anche in presenza del diritto di riservatezza, il Sindaco deve garantire, ai soggetti interessati, la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.

4. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal Regolamento.

5. L’esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, ed alla eventuale corresponsione dei diritti di ricerca.

6. Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l’obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.

7. Contro il rifiuto dell’accesso ai documenti amministrativi è ammesso ricorso, anche in opposizione, al Direttore Generale o in sua assenza al Segretario Comunale.

8. L’ufficio Relazioni con il Pubblico garantisce la più ampia diffusione degli atti comunali, raccogliendo informazioni, segnalazioni e/o reclami.ù

Articolo 83

Associazionismo e partecipazione

1. Il Comune riconosce le autonome forme associative, di volontariato, di cooperazione sindacale, di quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell’attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.

2. Nell’ambito dei predetti settori di attività, il Comune istituisce un albo di associazioni, organizzazioni di volontariato e categorie professionali, soggetto a verifica ed aggiornamento annuali; l’iscrizione all’albo, diviso per settori corrispondenti alle politiche comunali, avviene dietro presentazione di apposita istanza corredata di copia autenticata dell’Atto costitutivo registrato, dello Statuto associativo, di documentazione inerente l’attività svolta dall’associazione nell’anno precedente per il raggiungimento delle proprie finalità.

3. L’istanza può essere presentata da associazioni costituitesi da almeno un anno e che abbiano operato ed operino nell’ambito del territorio Comunale e che, nell’ambito del territorio Comunale abbiano la sede legale e/o una dipendenza.

4. Alle associazioni iscritte all’albo possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria, patrimoniale, tecnico-professionale od organizzativa.

5. Annualmente la Giunta rende pubblico l’elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.

Articolo 84

Forme di consultazione

1. Per conoscere il parere dei cittadini, singoli o associati, sugli indirizzi politico amministrativi, il Comune si avvale degli strumenti di consultazione previsti dallo Statuto nelle forme e modi esplicitati dall’apposito Regolamento. I relativi pareri non sono vincolanti.

2. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini e agli organismi o formazioni sociali.

3. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, generali, di categoria, per ambiti territoriali per dibattere problemi, per esaminare proposte e per la verifica dello stato di servizi di rilevante interesse per la comunità.

4. Per favorire la partecipazione dei cittadini e delle varie categorie sociali all’amministrazione locale, il Comune costituisce le consulte comunali a cui gli organi elettivi possono richiedere parere e collaborazione.

5. Il Regolamento delle consulte ne stabilisce l’organo istitutivo, la composizione, le materie di competenza, le modalità di formazione, di durata e di funzionamento. Nelle materie di competenza, le consulte possono esprimere pareri, formulare proposte, esprimere orientamenti, sottoporre all’attenzione degli organi di competenza particolari problematiche.

6. I componenti delle consulte, che saranno convocate e presiedute dal Sindaco, sono nominati nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento delle consulte, che dovranno tendere a garantire la presenza di entrambi i sessi, la presenza territoriale e dei rappresentanti delle categorie e degli organismi di partecipazione interessati. 

Articolo 85

Referendum

1. Sono ammesse le seguenti forme di referendum:

a) abrogativo di deliberazioni di Consiglio Comunale e di Giunta Municipale;

b) approvativo di proposte di deliberazione di iniziativa popolare su materie di competenza del Consiglio Comunale o della Giunta Municipale;

c) consultivo.

2. Il referendum abrogativo può avere ad oggetto ogni deliberazione approvata dal Consiglio Comunale o dalla Giunta municipale, con la sola esclusione di quelle afferenti le seguenti materie:

a) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;

b) status giuridico ed economico del personale e degli amministratori;

c) bilancio, tasse e tributi di ogni specie;

d) attività amministrativa vincolata da norme di grado primario.

3. Il referendum non può essere indetto prima del decorso di sessanta giorni dalla proposta referendaria. Se entro tale termine, l’organo competente annulla o revoca la delibera oggetto del referendum, non si fa luogo alla consultazione.

4. Il referendum abrogativo può essere proposto da almeno:

a) n° 1000 (mille) elettori residenti nel Comune;

b) n°7 (sette) consiglieri comunali.

5. L’approvazione del referendum abrogativo determina l’abrogazione della deliberazione a decorrere dal giorno successivo alla proclamazione dell’esito referendario nelle forme e con le modalità previste nel relativo Regolamento.

6. Il referendum approvativo può avere ad oggetto l’approvazione di ogni proposta di deliberazione, ad eccezione di quelle di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 2, di pertinenza del Consiglio o della Giunta; esso può essere proposto dai soggetti di cui al comma 4 non prima che siano decorsi almeno sessanta giorni dalla proposta referendaria. Se entro tale termine l’organo competente adotta la deliberazione in conformità alla proposta referendaria, non si procede alla consultazione.

7. L’approvazione del referendum determina l’adozione dell’atto che è assoggettato alle forme di controllo, ordinariamente previste dalla legge o dai regolamenti interni all’ente, relative agli atti dell’organo che, in caso di adozione, sarebbe stato competente per materia.

8. Il risultato del referendum abrogativo o approvativo è dichiarato dal Presidente del Consiglio Comunale, nel corso della prima seduta utile.

9. Il referendum consultivo ha le finalità di permettere alla cittadinanza di esprimere il proprio parere su ogni materia od oggetto di interesse della comunità locale e può essere proposto, oltre che dai soggetti di cui al comma 4, dal Sindaco o dalla Giunta.

10. Il risultato del referendum consultivo deve essere sottoposto all’esame dell’organo competente nella materia, nella prima seduta utile.

11. Hanno diritto di promuovere e di partecipare al referendum abrogativo ed a quello approvativo coloro che hanno lo status di elettore del Consiglio Comunale.

12. Hanno diritto di promuovere e di partecipare al referendum consultivo tutti i residenti nel territorio Comunale, a prescindere dal possesso della cittadinanza italiana purché maggiorenni.

13. Il referendum è valido se hanno partecipato alla consultazione la metà più uno degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune ad eccezione del referendum consultivo per la cui validità non è richiesto alcun quorum specifico.

14. La proposta referendaria è approvata se raggiunge la metà più uno dei voti validamente espressi.

15. Non può essere riproposto un referendum che non abbia ottenuto il quorum per la validità della consultazione o per l’approvazione del quesito referendario se non siano decorsi almeno trentasei mesi dall’espletamento del precedente.

16. La normativa di dettaglio è demandata all’apposito Regolamento la cui adozione è di competenza dell’organo consiliare.

Amministrazione Trasparente
Amministrazione Trasparente
Anticorruzione


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