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Titolo IV

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 

 Articolo 57

Procedimento amministrativo

1. Nell’ambito dell’ordinamento dei servizi offerti al pubblico, per i procedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo Statuto e nell’osservanza dei principi stabiliti dalla LEGGE REGIONALE 30 aprile 1991, n.10 e successive integrazioni e modifiche.

2. Con apposite norme regolamentari vengono individuati e determinati, per ciascun tipo di procedimento, l’unità organizzativa responsabile di tutto l’iter procedimentale ed il soggetto competente per l’adozione del provvedimento finale.

3. L’unità organizzativa è l’ufficio a cui, in base alla normativa vigente o a provvedimenti amministrativi, è affidata l’iniziativa, l’istruttoria o la competenza per materia.

4. Il dipendente preposto, in base alla normativa vigente o a provvedimenti amministrativi, all’unità organizzativa, come sopra determinata, è responsabile del procedimento.

5. L’unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile, sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, su espressa richiesta motivata, a chiunque abbia un interesse da tutelare.

Articolo 58

Comunicazione e partecipazione al procedimento

1. Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenirvi e a quanti possono subire pregiudizio dall’emanazione dell’atto finale.

2. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o non possa avvenire con le forme di rito, l’Amministrazione vi provvede a mezzo pubblicazione all’albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo.

3. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

4. Ferme restando le particolari norme che li regolano, altre disposizioni possono essere previste per la partecipazione al procedimento di formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell’amministrazione Comunale, nonché ai procedimenti tributari.

5. Sono fatti salvi i principi e le disposizioni previste in materia di privacy dalla legge n°675/96 e dalle eventuali normative successive. 

Articolo 59

Conclusione del procedimento

1. Ogni procedimento, senza aggravio della procedura e nel rispetto delle norme sulla semplificazione, deve essere concluso, con un provvedimento espresso, nei termini prestabiliti.

2. Ciascun provvedimento amministrativo, ad eccezione degli atti normativi (regolamenti) e di quelli a contenuto generale (direttive, istruzioni di servizio, ecc.), deve essere motivato con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell’amministrazione.

3. L’obbligo della motivazione, come principio generale, si configura come garanzia per il cittadino ma anche come consistente contributo ad una verifica di legittimità, in sede di normale controllo amministrativo. Tale obbligo riguarda sia gli atti vincolati che i provvedimenti discrezionali.

4. La motivazione deve essere resa in modo da consentire la comprensione dell’iter logico ed amministrativo seguito per la emanazione del provvedimento.

5. Qualora le ragioni che abbiano determinato la decisione dell’amministrazione siano espresse mediante rinvio ad altro atto, questo deve essere indicato e reso disponibile.

Articolo 60

Accordi sostitutivi dei provvedimenti

1. L’amministrazione può concludere accordi con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi sul contenuto del provvedimento, conclusi a seguito della presentazione di osservazioni e proposte scritte, non possono arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi e in ogni caso devono garantire il perseguimento del pubblico interesse, e vanno, a pena di nullità, stipulati per atto scritto, salvo diversa disposizione della legge.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti, oltre alle superiori condizioni, sono soggetti agli stessi controlli previsti per i provvedimenti che sostituiscono e vanno stipulati per iscritto, salvo che la legge non disponga diversamente.

4. Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l’amministrazione può recedere unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Amministrazione Trasparente
Amministrazione Trasparente
Anticorruzione


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