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Titolo III

L’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Organizzazione e personale

Articolo 48

Principi generali

1. L’organizzazione delle strutture e tutta l’attività amministrativa del Comune si conformano in particolare ai seguenti criteri:

a) distinzione tra responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo, e quelle di gestione amministrativa, attribuite agli organi burocratici;

b) suddivisione per funzioni omogenee tenendo conto di quelle finali, rivolte all’utenza, e quelle strumentali e di supporto, dei servizi interni e di quelli esterni rivolti ai cittadini singoli o associati;

c) coordinamento dell’azione amministrativa e collegamento delle attività dei vari uffici per mezzo di comunicazione interna e esterna ed interconnessione anche informatica;

d) flessibilità organizzativa, sia in relazione ai bisogni dell’utenza sia alle nuove o mutate competenze dei servizi;

e) flessibilità nella gestione delle risorse umane, per favorire: l’utilizzo delle professionalità interne, la partecipazione dei singoli dipendenti, le pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro;

f) responsabilità, professionalità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell’azione amministrativa, nel rispetto della normativa contrattuale vigente;

g) valorizzazione delle risorse umane attraverso la partecipazione attiva e la responsabilizzazione diffusa del personale nella gestione delle attività dell’ente nonché la formazione permanente.

h) soddisfacimento delle esigenze degli utenti, garantendo la trasparenza dell’azione amministrativa, il diritto di accesso agli atti e ai servizi, l’informazione e la partecipazione dei cittadini;

i) attivazione di controlli interni in applicazione della vigente normativa;

j) riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi attraverso una sistematica ricerca di semplificazione delle procedure interne;

k) rispetto, in sede di trattamento dei dati personali, della Legge n. 675/96 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 49

Funzioni di indirizzo e programmazione

1. Gli organi di governo dell’Ente, secondo la propria competenza, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare tramite la relazione previsionale e programmatica e il bilancio di previsione, specificando le modalità operative tramite il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o, in assenza, tramite atti di indirizzo generali o puntuali assegnando obiettivi e risorse.

2. Il Sindaco, quale capo dell’amministrazione, impartisce, nell’esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo, le direttive generali a cui i funzionari comunali con attribuzioni dirigenziali devono attenersi nell’esercizio delle proprie azioni e verifica, anche tramite il controllo di gestione, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa a tali direttive.

3. Tutta l’ attività dell’ente deve essere improntata ai principi ed ai metodi della programmazione utilizzando per l’impiego delle risorse, in conformità agli strumenti normativi, il metodo della programmazione del lavoro per obiettivi e della gestione per programmi e/o progetti ed adottando conseguentemente le soluzioni organizzative capaci di assicurare i migliori risultati ai minori costi.

4. Gli obiettivi e i programmi e/o i progetti sono fissati con la relazione previsionale e programmatica. La programmazione delle attività operative, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di gestione, e’ attuata dai Funzionari Comunali con attribuzioni dirigenziali, nell’ambito delle competenze a ciascuno attribuite, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e sarà soggetta a periodiche verifiche da attuarsi da parte del Sindaco, del Direttore generale e del Nucleo di Valutazione.

5. La struttura organizzativa dell’ente ed i rapporti funzionali tra le sue componenti sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi dell’Amministrazione secondo criteri di economicità e di equilibrio tra risorse ed interventi

Articolo 50

Principi e criteri organizzativi

1. L’organizzazione del Comune è costituita da strutture, complesse e semplici, di tipo orizzontale ma collegate fra loro, in modo da poter attivare impulso, verifiche e una costante comunicazione al fine di garantire risposte univoche e coordinate per l’utilizzo ottimale delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi, particolari e generali.

2. La funzione di coordinamento persegue lo scopo di assicurare l’unitarietà dell’azione amministrativa, in coerenza con le politiche generali del Comune e con il complesso degli obiettivi programmatici a breve, medio e lungo termine, ed, inoltre, di perseguire livelli ottimali di efficienza ed efficacia. E’ esercitata sia a livello generale, con il coinvolgimento di tutti i funzionari con attribuzioni dirigenziali o dei responsabili delle strutture complesse e degli uffici di staff, sia all’interno di dette strutture.

3. Possono essere istituiti uffici di progetto, per attività temporanee, e uffici di staff a supporto dell’attività istituzionale del Sindaco, del Segretario o del Direttore generale.

4. La dotazione organica, complessiva e di ogni struttura complessa, evidenziando rispetto a ciascun profilo professionale i posti coperti e quelli vacanti, determina la consistenza dei posti assegnati per l’esercizio delle funzioni e per i servizi da espletare dalla struttura in rapporto agli obiettivi e ai programmi fissati con gli strumenti di programmazione.

5. Le dotazioni organiche sono sottoposte a verifica periodica da parte della Giunta e, comunque, in concomitanza ed in correlazione alla definizione degli strumenti di programmazione.

6. La comunicazione, lo scambio di informazioni e l’aggiornamento devono essere periodicamente effettuate anche all’interno delle strutture complesse.

7. I responsabili delle aree organizzative con funzioni dirigenziali, cioè i dipendenti preposti ad una struttura di vertice, esercitano funzioni e compiti di programmazione, direzione, controllo e con responsabilità diretta nei confronti degli organi di direzione politica e amministrativa.

8. Concorrono, inoltre, con attività istruttorie e di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di indirizzo generale, alla definizione degli atti e dei progetti di competenza degli organi collegiali, nei confronti dei quali i funzionari con attribuzioni dirigenziali sono responsabili della correttezza amministrativa e dell’efficienza di gestione.

Articolo 51

Il Direttore Generale

1. Il Sindaco può nominare, per un periodo non superiore al proprio mandato, il Direttore Generale dell’Ente, nelle forme previste dalla legge e dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

2. Il Direttore Generale, nominato ai sensi dell’articolo 51 bis della Legge 142/90, così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive integrazioni e modifiche, esercita le competenze previste dalla legge, dall’ordinamento degli uffici e dei servizi e dalla convenzione. In particolare:

a) assicura, anche con proposte e pareri, la concreta attuazione del processo di programmazione dell'Ente;

b) traduce le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale in obiettivi, piani e programmi di attività;

c) elabora, con il concorso dei funzionari con attribuzioni dirigenziali, la proposta di bilancio e di PEG;

d) definisce gli interventi necessari per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi;

e) coordina i sistemi di pianificazione e di controllo di gestione;

f) promuove l’introduzione di metodi di gestione ed organizzazione idonei ad assicurare l’efficienza e l’operatività dell’Ente;

g) coordina e sovrintende alla azione dei responsabili di Aree organizzative con funzioni dirigenziali curando la valutazione dei risultati e proponendo i relativi provvedimenti.

3. I rapporti tra Direttore Generale e Segretario Comunale sono disciplinati dal Sindaco all’atto della nomina del primo, fermo restando che e’ esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica dell’uno dall’altro, così come restano ferme le competenze attribuite in via esclusiva dalla legge ad ognuno dei due soggetti.

4. Il Direttore Generale può, prima della scadenza dell’incarico, essere revocato con atto motivato e previa delibera della Giunta, dal Sindaco a cui compete la valutazione dei risultati dell’attività.

Articolo 52

Il Segretario del Comune

1. La disciplina relativa alla nomina ed allo stato giuridico ed economico del Segretario Comunale e’ stabilita dalla legge, dal D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 e dai contratti collettivi di categoria.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti del Comune.

3. Il Segretario, inoltre, espleta le altre funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e quelle attribuitegli dal Sindaco, a cui competono le questioni attinenti il rapporto funzionale del Segretario con il Comune e gli altri istituti contrattuali connessi a tale rapporto.

4. Il Segretario, se non è stato nominato il Direttore Generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei funzionari con attribuzioni dirigenziali, ne coordina l’attività, adotta gli atti di gestione che li riguardano.

5. Al Segretario del Comune possono essere conferite le funzioni di Direttore Generale della struttura organizzativa ai sensi dell’articolo 51 bis, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla Legge Regionale 48/91 e successive integrazioni e modifiche, che si aggiungono a quelle attinenti al proprio ruolo ed alle altre che il Sindaco vorrà conferirgli, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

6. Il Segretario, nelle sue funzioni di Direttore Generale:

a) collabora con gli organi politici alla definizione degli strumenti di programmazione sotto il profilo tecnico-gestionale, raccordando gli obiettivi alla potenzialità della struttura organizzativa, e propone alla Giunta il piano esecutivo di gestione o il piano operativo degli obiettivi;

b) nel rispetto dell’autonomo esercizio delle funzioni attribuite ai funzionari responsabili delle aree organizzative dalla legge e dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici, e dei Servizi sovrintende alla gestione complessiva dell’Ente e coordina l’attività dell’intera struttura perseguendo l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi dell’Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta;

c) assicura agli organi di governo del Comune la costante informazione sull’andamento della gestione e propone, in fase di controllo strategico, l’eventuale ridefinizione o modificazione degli strumenti di programmazione;

d) coordina l’azione dei responsabili di aree organizzative con funzioni dirigenziali, curando la valutazione dei risultati e proponendo i relativi provvedimenti;

e) definisce il piano delle assunzioni e i criteri di mobilità in relazione ai programmi di bilancio e del PEG.

Articolo 53

Il Vice Segretario

1. Il Vice Segretario svolge le funzioni vicarie del Segretario, lo coadiuva nell’esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 52, commi 1, 2 3 e 4 e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. I requisiti per l’accesso alla funzione sono stabiliti dalla legge, dal C.C.N.L. e dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Articolo 54

Le posizioni organizzative

1. Nell’ordinamento degli uffici e dei servizi sono istituite e disciplinate, al fine di razionalizzare l’organizzazione e garantire unicità di gestione, coordinamento e celerità dell’azione amministrativa, le posizioni organizzative previste dal CCNL.

Articolo 55

Il personale incaricato di funzioni dirigenziali.

1. I poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre tutta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita, con provvedimento sindacale ai sensi dell’art. 2, comma 3, della LEGGE REGIONALE n° 23/98, ai Responsabili di Area con funzioni dirigenziali, mediante poteri autonomi di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. In particolare spettano ai Responsabili di Area con funzioni dirigenziali tutti gli atti espressamente previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Spettano, inoltre, agli stessi, tutti i compiti gestionali, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché tutti gli atti che la legge non assegna in via esclusiva al Sindaco o agli organi di governo dell’ente.

3. I Responsabili di Area con funzioni dirigenziali provvedono alla negoziazione del budget da assegnarsi con il Piano Esecutivo di Gestione, garantiscono il raggiungimento degli obiettivi dell’Ente in base a criteri di correttezza amministrativa ed efficienza e sono sottoposti a responsabilità disciplinare nel caso in cui l’attività gestionale si svolga nell’inosservanza della legittimità delle procedure amministrative. Sono, altresì, sottoposti a responsabilità gestionale, con possibile revoca dell’incarico, nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

4. Il Sindaco, nell’ambito delle proprie competenze organizzative e dei limiti fissati dalla legge, può decidere di affidare, con provvedimento motivato, i predetti incarichi a personale esterno, altamente specializzato, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico con le modalità stabilite dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Articolo 56

Controlli interni

1. Con appositi Regolamenti, da adottare nel rispetto dei criteri fissati dalla legge e dal presente Statuto, sono previsti e disciplinati idonei strumenti per monitorare, controllare e valutare la gestione, al fine di:

a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

b) verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e monitorare il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

c) valutare l’attività e le prestazioni del personale incaricato di funzioni dirigenziali (valutazione del personale con funzioni dirigenziali);

d) supportare e coordinare la verifica e la valutazione di tutto il personale effettuata dal personale incaricato di funzioni dirigenziali (valutazione del personale);

e) monitorare e valutare l’attuazione dei piani, programmi e delle determinazioni approvati dall’organo politico e la congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

Amministrazione Trasparente
Amministrazione Trasparente
Anticorruzione


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