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Titolo V

L’ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

FORME ASSOCIATIVE, GESTIONE E TARIFFE

 

Articolo 61

Servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune gestisce i servizi pubblici, nelle forme previste dalla legge, nel rispetto dei principi di seguito riportati:

a) Il Consiglio Comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.

b) Il Sindaco ed i Revisori dei conti riferiscono ogni anno al Consiglio, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, sul funzionamento e sul rapporto “costo-ricavo” dei servizi singoli o complessivi, nonché sulla loro rispondenza in ordine alle esigenze e alla fruizione dei cittadini.

c) In tutti gli enti, aziende, società e consorzi dove è prevista la nomina di amministratori o rappresentanti da parte del Sindaco o del Consiglio Comunale, non possono essere nominati ascendenti, discendenti e affini sino al secondo grado del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali. 

Articolo 62

Tariffe dei servizi resi dal Comune

1. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza, che potranno essere determinati anche in modo non generalizzato.

2. Il Comune stabilisce i corrispettivi, le tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi prestati, salvo le riserve di legge, in misura tale da garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della gestione per ciascun servizio. All’uopo si terranno presenti i costi di gestione, il capitale investito e la correlazione fra costi e ricavi al fine di tendere alla copertura dei costi.

3. La tariffa, che costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici, è determinata ed adeguata ogni anno. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti esterni la tariffa può essere, nel rispetto della normativa vigente, riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.

4. In sede di approvazione di bilancio saranno individuate le prestazioni, non rientranti tra quelle a garanzia di diritti fondamentali ma fra quelle a domanda individuale, per le quali richiedere un corrispettivo o un contributo all’utente, nonché l’ammontare del contributo richiesto in rapporto al costo della prestazione.

5. Al fine di ridurre i costi o migliorare i servizi, il Comune può, previa ricerca di mercato, stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione o convenzioni per servizi aggiuntivi con altri soggetti pubblici o privati.

Articolo 63

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la gestione con le altre forme previste per legge.

2. Con apposito regolamento il Consiglio Comunale stabilisce l’organizzazione ed i criteri per assicurare l’economicità e l’efficienza di gestione di tali servizi.

3. La gestione del servizio è affidata ad un funzionario titolare di posizione organizzativa che ne è responsabile e può essere utilizzata la collaborazione di volontari, singoli o associati, escludendo la possibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato.

Articolo 64

Gestione di Servizi pubblici.

1. Il Comune, per la gestione di uno o più servizi privi di rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire aziende speciali, istituzioni e società a capitale interamente pubblico secondo le disposizioni dell’art. 113 bis e seguenti del T.U. degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per la gestione di servizi comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, o quando sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società miste a prevalente capitale pubblico, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, o può rilevare società già costituite.

3. Nell’ambito della legge, l’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società miste o a capitale interamente pubblico sono disciplinate dal proprio Statuto e dai regolamenti di attuazione.

4. La gestione delle reti e dei servizi pubblici a rilevanza economica avviene secondo le disposizioni di legge garantendo la tutela della concorrenza.

Articolo 65

Concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato legalmente costituite e che non abbiano fini di lucro.

2. La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo conto, altresì, delle direttive della Comunità Europea in tema di affidamento dell’esecuzione di opere e servizi pubblici.

3. La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l’espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione e dei conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall’utenza, la realizzazione degli interessi pubblici generali.

Articolo 66

Convenzioni e Consorzi

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi specifici anche a tempo determinato, il Comune può stipulare con altri comuni o con la Provincia Regionale di Catania apposite convenzioni, deliberate dal Consiglio Comunale con l’indicazione dei fini, della durata, delle forme di consultazione e di rappresentanza, dei rapporti finanziari, dei reciproci obblighi e garanzie.

2. La convenzione può anche prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare o delegare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo dei soggetti partecipanti.

3. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni o con la Provincia Regionale di Catania un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui alla legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, recepita dalla legge Regione Siciliana n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

4. I Consigli Comunali ed il Consiglio Provinciale interessati al Consorzio approvano a maggioranza assoluta dei propri componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio.

5. Il Comune, nell’assemblea del Consorzio, è rappresentato dal Sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

6. L’Assemblea del Consorzio elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.

Articolo 67

Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l’attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento di interesse Comunale, che richiedano per la loro attuazione l’azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, promuove, partecipa e conclude accordi di programma.

2. Quando assumono valenza programmatoria o modifica agli strumenti urbanistici, il Sindaco, prima di aderire sente la commissione consiliare competente, e la conclusione dell’accordo di programma deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, a meno che lo stesso non abbia dato preventivo assenso.

3. Per verificare la possibilità dell’accordo di programma il Sindaco convoca o partecipa ad una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L’accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione Siciliana, o con atto formale del Presidente della Provincia o del Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

5. L’accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l’assenso del Comune interessato.

6. L’accordo può prevedere interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti in considerazione del fatto che i vincoli scaturenti dall’accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative.

7. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal Prefetto della provincia interessata, se all’accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.

Amministrazione Trasparente
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